La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef pari al 50% per le spese di ristrutturazione, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Salvo ulteriori provvedimenti legislativi, dal 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. Pertanto, nei limiti dell’Irpef dovuta all’erario, qualunque contribuente abbia effettivamente sostenuto delle spese di ristrutturazione può richiedere l’agevolazione fiscale, purché siano i proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, la detrazione spetta anche se l’immobile ristrutturato risulti intestato al proprietario e non al familiare che ha sostenuto effettiva-mente la spesa, facendo attenzione che ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio fiscale compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota millesimale a lui imputabile. Oltre ciò, la legge di stabilità 2016 si riconosce fino alla fine dell’anno una maxi detrazione del 65% (anziché del 50%) per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. In questo caso però, come riporta la Circolare 29/E dell’Agenzia delle entrate, sono agevolabili gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Pertanto, non saranno ammesse al beneficio gli interventi effettuati su singole unità immobiliari.