A tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.23/2015 e cioè il 7 marzo 2015 si applica la nuova disciplina sui licenziamenti, individuali e collettivi. Ciò comporta che all’interno di una stessa azienda esisteranno due distinte discipline in materia di tutela contro i licenziamenti illegittimi. L’applicazione dell’una o dell’altra disciplina non è quindi legata alla data del licenziamento, ma bensì alla data di instaurazione del rapporto di lavoro è anteriore o posteriore alla data di entrata in vigore del Jobs Act. Innanzitutto, rispetto alla tutela predisposta dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori, la nuova disciplina riduce drasticamente i diritti del lavoratore ingiustamente licenziato. Secondo le nuove norme, infatti, si riducono i casi e le ipotesi in cui il lavoratore assunto a marzo scorso possa ottenere una sentenza di condanna alla reintegra nel posto di lavoro, In questo caso, i lavoratori che hanno deciso di adire alle vie legali contro il licenziamento dovranno accontentarsi della sola sanzione economica imposta al datore di lavoro. Per di più, l’indennità economica che spetta al lavoratore ingiustamente licenziato è fortemente ridotta nell’importo complessivo rispetto a quanto stabilito dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori, dove il risarcimento era legato all’ultima retribuzione globale di fatto. Infatti, con le nuove norme, per il risarcimento il giudice non dovrà più tenere conto dell’ultimo stipendio percepito dal lavoratore licenziato bensì alla retribuzione di riferimento peri l calcolo del TFR che esclude di fatto dal calcolo una serie di elementi retributivi. Ciò è bastato per far corrispondere al lavoratore ingiustamente licenziato un’indennità risarcitoria molto inferiore rispetto a quella percepita da sui colleghi assunti prima del 7 marzo 2015. In sostanza, con la nuova disciplina in materia di lavoro il legislatore ha determinato una sostanziale rimodulazione delle tutele per i lavoratori ingiustamente licenziati, ai quali verrà riconosciuta in maniera generalizzata la tutela indennitaria a scapito di quella reintegratoria, che sarà applicata soltanto in via residuale per i casi di licenziamento discriminatorio, ovvero di licenziamento disciplinare ingiustificato e di licenziamento per inidoneità fisica del dipendente. In tutti gli altri casi, accertata l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo (economico o aziendale), il giudice dichiarerà comunque estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro ad un’indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore licenziato. In ogni caso, il risarcimento riconosciuto al lavoratore illegittimamente licenziato non potrà essere inferiore a 4 mensilità e superiore a 24 mensilità.