Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è la norma che definisce le regole del rapporto di lavoro, determina gli aspetti normativi e quelli di carattere economico oltre a disciplinare le relazioni tra i soggetti firmatari dell’accordo stesso. In linea generale i CCNL sono contratti di lavoro, rinnovati periodicamente in base agli accordi sottoscritti, che le organizzazioni sindacali, in rappresentanza dei lavoratori, stipulano con le associazioni datoriali al fine di regolare il contenuto dei contratti firmati tra datori di lavoro e singoli lavoratori. Secondo il rapporto pubblicato dall’Istat il 23 aprile 2015, riferito al monitoraggio effettuato su 74 Contratti Collettivi di Lavoro più applicati, alla fine di marzo 2015 erano in vigore 34 CCNL, mentre altri 40 ancora in attesa di rinnovo, rapporti quest’ultimi che interessano circa 7,3 milioni di lavoratori dipendenti; a marzo dello stesso anno la quota di lavoratori in attesa di rinnovo, per l’insieme dell’economia, era del 56,9%. Sempre secondo l’Istat, i mesi di attesa per i lavoratori con contratto scaduto sono in media 39.3, una percentuale in aumento rispetto all’anno 2014, un indicatore questo, utile a misurare la “tensione contrattuale” dell’intero sistema Paese. La deflazione dell’economia europea e italiana in particolare, riferita agli anni 2011-2014, ha causato un circolo vizioso il cui primo effetto è stato la riduzione delle risorse disponibili e la mancanza di liquidità, un fenomeno che, oltre a generare la crisi globale e l’aumento della disoccupazione, ha inciso sui livelli successivi di inflazione, sicuramente molto bassi, riducendo i margini di recupero del potere di acquisto e la stessa prospettiva di una reale politica salariale. L’uscita dal tunnel della recessione/deflazione, annunciata dall’Istat a maggio 2015, ha segnato, a parere delle stesso Istituto nazionale di statistica, la ripartenza del Paese con il prodotto interno lordo in costante crescita, una tendenza invertita rispetto agli indicatori del 2014, un segnale incoraggiante per le aspettative di ripresa ed il consolidamento della sviluppo economico italiano. A prescindere dalle statistiche, tuttavia, in materia esistono opinioni discordanti tra loro, alcuni rapporti di previsione, pubblicati da fonti autorevoli, infatti, dimostrano al contrario una crescita globale moderata ed in calo rispetto al primo semestre 2015, insomma una crisi ritenuta superata, forse in maniera del tutto azzardata, sulla quale allo stato attuale risulta difficile prospettare reali vie d’uscita. In tale contesto, ovvero all’interno della crisi economica generale e dei ripetuti tagli al settore del trasporto pubblico locale, assume maggiore rilevanza il rinnovo contrattale degli Autoferrotranvieri-Internavigatori sottoscritto il 28 novembre 2015, un accordo successivamente validato, attraverso la consultazione referendaria, dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto, che riafferma il principio del Contratto Nazionale di Lavoro, aumenta il potere di acquisto dei salari e contribuisce alla difesa dei diritti dei Lavoratori anche alla luce di un mercato del lavoro in continua evoluzione; una piattaforma innovativa che si inserisce, senza dubbio, in un momento straordinario per il nostro Paese e rappresenta una vetrina importante per il settore, uno strumento fondamentale per maggiori tutele occupazionali, economiche e normative. Dopo sette anni di trattative e dopo un confronto serrato di due giorni, dunque, si è conclusa la vertenza sul rinnovo contrattuale, un accordo giunto al termine della più lunga e complessa vertenza del settore che interessa oltre 116 mila autoferrotranvieri, un testo all’interno del quale si è trovato il giusto equilibrio tra le difficoltà del settore e le legittime aspettative dei Lavoratori. La rinegoziazione del contratto di lavoro del tpl, peraltro, ristabilisce il sistema tradizionale delle relazioni industriali, riafferma l’importanza della contrattazione collettiva per la crescita del settore e restituisce ai lavoratori una normativa di riferimento certa e adeguata, mettendo al riparo la stessa “categoria degli Autoferrotranvieri-Internavigatori” dalle nuove norme, introdotte con la riforma del lavoro dal Governo centrale, in materia di salario minimo legale. L’accordo di rinnovo decorre dal 1 gennaio 2015 e scade il 31 dicembre 2017, un allineamento temporale con il CCNL delle Attività Ferroviarie nel tentativo di perseguire nei due settori, quello del tpl e quello del trasporto ferroviario, il progetto di armonizzazione delle rispettive discipline contrattuali, da realizzare nell’ambito delle trattative di rinnovi inerenti il successivo triennio contrattuale 2018-2020. Il CCNL sottoscritto il 28 novembre 2015, prevede, nella sua parte retributiva, una somma di 600 euro per il periodo pregresso (gennaio 2012 – ottobre 2015), da erogare in due tranches (gennaio e aprile 2016), e un aumento retributivo tabellare di 100 euro al parametro 175 (da riparametrare secondo la scala parametrale in vigore 100-250), di cui 35 euro da erogare da novembre 2015, 35 euro da luglio 2016 e ulteriori 30 euro da ottobre 2017. Il testo contrattuale si compone di 39 articoli e 5 allegati, con contenuti di grande innovazione relativamente agli aspetti normativi. Vengono recepiti gli Accordi Interconfederali del 2014 su rappresentanza e democrazia sindacale e gli accordi nazionali del 26 aprile 2013 con i relativi allegati (permessi L.104/1992, risarcimento danni, tutele assicurative e legali, patente di guida e CQC). Include, inoltre, la previgente normativa relativa a malattia ed infortunio, di cui gli accordi nazionali del 2005, rendendoli parte integrante dello stesso, regolamentazione che pertanto resta invariata fino alla scadenza contrattuale. Tra i punti di forza del rinnovo contrattuale vi è senza dubbio l’introduzione della cosiddetta “clausola sociale”, che stabilisce le modalità di passaggi del personale, in caso di trasferimento d’azienda, a qualunque t i t o l o , da attuare s e n z a soluzione di continuità con il mantenimento dei trattamenti economici e normativi maturati; pertanto, in materia ed in generale per ciò che attiene alla salvaguardia delle “tutele reali” in caso di licenziamento illegittimo, non trova applicazione la normativa prevista dal Jobs Act. Inoltre viene contrattualizzato l’accordo che disciplina le procedure relazionali tra le parti per l’accesso al fondo bilaterale di solidarietà, il fondo per il tpl che fornirà eventuali prestazioni di sostegno al reddito e risorse in caso di prepensionamenti per i lavoratori delle aziende in crisi. A seguito delle recenti disposizioni legislative, oltretutto, si è aggiornata e rafforzata la disciplina cart1gen16bisontrattuale riferita alla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, al fine di rendere più agevoli e flessibili i diritti riconosciuti dai corrispondenti Decreti Legislativi. Riguardo all’orario di lavoro, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno  essere definiti i relativi adeguamenti, si lascia spazio alla contrattazione aziendale per la ricerca di maggiore produttività, vengono introdotte le punte massime e minime relativamente alla media oraria settimanale, che resta confermata a 39 ore e da realizzare nell’arco di un periodo plurisettimanale di 26 settimane consecutive. Altro aspetto fondamentale è l’istituzione del welfare aziendale, attraverso il quale viene destinata una somma di 100 euro per ogni lavoratore del settore, a carico delle aziende con effetto dal mese di luglio 2017, con distinte finalità; un versamento, suddiviso mensilmente, di 90 euro lordi al Fondo Priamo per tutti i lavoratori a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, indipendentemente dal fatto che a quella data siano o meno iscritti al Fondo. Per i lavoratori iscritti, detta contribuzione si cumula con quelle già versate, per i non iscritti, la contribuzione comporta solo l’adesione contrattuale, senza alcun onere a carico del lavoratore; un versamento di 10 euro lordi per ogni lavoratore dipendente utile all’istituzione di un Fondo sanitario di settore, integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, le cui prestazioni potranno essere fruite da tutti i lavoratori a tempo indeterminato/apprendistato. In buona sostanza, il rinnovo del CCNL degli Autoferrotranvieri, a prescindere dall’aspetto economico e quindi dall’adeguamento delle retribuzioni, segna, soprattutto in sede normativa, un accrescimento delle tutele, rappresenta, in una fase storica per il Paese, un risultato di straordinaria importanza che restituisce un sacrosanto diritto negato per oltre sette anni ai lavoratori e ristabilisce “una condizione normale” per un settore strategico dell’economia italiana che da troppi anni soffre della mancanza di investimenti da parte del Governo Centrale.

Pierino Ferraiuolo