art14gen16Con la legge n. 55 del 2015 è stato introdotto il cosiddetto “divorzio breve” con cui sono stati ridotti i tempi e snellite le procedure per separarsi e divorziare in Italia.

Infatti, grazie a questa novità legislativa, per divorziare non è più necessario attendere che passino tre anni dalla separazione, ma basta il decorso di sei mesi in caso di separazione consensuale e di un anno in caso di separazione giudiziale. Dopo questa importante novità, a semplificare lo scioglimento del matrimonio viene incontro anche la Chiesa, che grazie alla riforma del processo canonico il procedimento per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso cattolico sarà più rapido e meno costoso. Fino ad oggi, per arrivare al giudizio di  nullità di un matrimonio, che permette agli sposi di convolare a nozze di nuovo in matrimoni religiosi, erano necessari due giudizi: un “primo grado” e un “appello”. La decisione veniva presa da un collegio formato da tre giudici e se le due sentenze non erano concordi, si ricorreva al tribunale ordinario della Santa Sede che interveniva con un terzo grado di giudizio.

Ma l’avvento di Papa Francesco ha portato un vento di novità anche nel diritto canonico. Diverse volte  negli ultimi mesi il Papa aveva parlato della riforma della nullità dei matrimoni, dichiarando la sua  intenzione di rendere più semplice il percorso attraverso interventi legislativi diretti a  velocizzare le procedure. Condizione di procedibilità sarà accertare che il matrimonio sia innanzitutto irreparabilmente fallito e sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale, mentre altra novità importante è che non si dovrà più attendere la duplice conformità del giudicato ma sarà sufficiente una sola sentenza in favore  della nullità esecutiva per l’ammissione a nuove nozze canoniche. Infine, via libera al rito abbreviato,  anche se resterà possibile il ricorso in terzo grado per «nuove e gravi prove o argomenti» che dovranno essere prodotti entro trenta giorni, e la sentenza che dovesse stabilire la nullità diventerà  immediatamente esecutiva al trascorrere del termine per l’appello o se questo sia infondato e  m e r a m e n t e dilatorio. Perno del processo canonico sarà il vescovo, nella doppia veste di giudice e pastore, a cui spetterà salvaguardare il principio dell’indissolubilità del matrimonio, soprattutto se si opta per il giudizio abbreviato. Va comunque ricordato che tra le circostanze  che possono consentire la trattazione della  causa di nullità per mezzo del processo più breve si annoverano la mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al  tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso.

Avv. Antonietta Minichino