Con l’articolo 1, comma 278, della Legge di Bilancio approvata il 30 dicembre 2018, arriva una novità per il congedo paternità 2019: i neo papà potranno richiedere fino a 5 giorni di astensione dal lavoro entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino. È una agevolazione, questa, che spetta al lavoratore dipendente al momento della nascita o dell’adozione o dell’affidamento di un figlio. I giorni possono essere fruiti durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, l’importante è che si rispetti il limite temporale dei 5 mesi. Si tratta di un diritto autonomo del padre, quindi è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. I giorni a cui il padre ha diritto possono essere goduti anche in maniera non continuativa.

L’agevolazione si distingue in due tipologie diverse di congedo, il congedo paternità obbligatorio (spettano 5 giorni retribuiti di astensione dal lavoro) e il congedo paternità facoltativo (1 giorno in più da utilizzare alternativamente alla madre in astensione obbligatoria: questo giorno in più può essere utilizzato dal papà solo se la neo mamma rinuncia ad un giorno del proprio congedo). Non è preclusa ai genitori, entrambi lavoratori dipendenti, di fruire insieme dei giorni di congedo ma deve essere sempre esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali, ed è subordinato al fatto che la madre rinunci a un giorno, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria. Il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia. Fino al 2016 la durata del bonus paternità che spettava per il congedo obbligatorio era di 1 giorno lavorativo, 2 giorni per il congedo facoltativo. Dal 2016, con la Legge di Stabilità, è stata modificata la normativa con la legge 208, comma 205, art 1 del dicembre 2015, cosicché dal 2017 i neo papà avevano diritto a 2 giorni di congedo di paternità obbligatorio, 2 giorni di congedo paternità facoltativo.

Dal 1° gennaio 2019 i giorni diventano 5 e, durante il congedo, l’Inps riconosce al papà lavoratore un bonus indennità pari al 100% della normale retribuzione giornaliera percepita. Il bonus papà va richiesto direttamente, in forma scritta, al datore di lavoro, almeno 15 giorni prima della data in cui si vuole usufruire del congedo. Se l’indennità di congedo paternità è invece pagata dall’Inps la domanda si può presentare online attraverso il servizio dedicato, chiamando il contact center al numero 803 156 (da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile) oppure è possibile recarsi presso gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
Per qualsiasi informazione e supporto, per ricevere assistenza sulla richiesta del congedo papà 2019 è possibile rivolgersi allo sportello Uilt’assiste di assistenza fiscale e previdenziale della Uiltrasporti Campania che a disposizione tutti i giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Rosario Bernardo